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L’eccezione di inadempimento

L’eccezione di inadempimento

L’articolo 1460 c.c. prevede uno strumento di autotutela in caso di inadempimento o pericolo di inadempimento dell’altra parte.

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1460 c.c. nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, qualora l’altra parte non adempia o non offra di adempiere la propria.

Ciò è possibile solo se non sono previsti termini diversi per l’adempimento, in base ai quali l’altra parte debba adempiere successivamente[1].

In tale fattispecie vi è un’inversione dell’onere della prova: a provarla deve essere, infatti, il creditore.

L’eccezione di inadempimento può essere sollevata solo in due circostanze. Infatti è necessario che tale inadempimento sia:

1) colpevole;

2) grave.

A tale ultimo riguardo, l’art. 1460, comma 2, c.c. stabilisce che non può rifiutarsi l’adempimento se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede e, dunque, se il rifiuto dell’adempimento non è giustificato considerata l’economia complessiva del rapporto.

L’eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma può essere proposta senza oneri di forma e anche stragiudizialmente.

A tal proposito, al fine di meglio comprendere l’istituto in esame, occorre menzionare una famosa sentenza della Corte di Cassazione.

In merito, all’eccezione di inadempimento, i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “nell’ipotesi di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., l’inversione dell’onere della prova prevede che sia il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l’inadempimento della controparte”[2].


[1] A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.

[2] Corte di Cassazione, Sez. I, 17 giugno 2015, sentenza n. 12501.