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Forze dell’ordine: il trasferimento per incompatibilità ambientale

Forze dell’ordine: il trasferimento per incompatibilità ambientale

Può accadere che, nel corso della sua attività di servizio, l’appartenente alle forze dell’ordine necessiti di trasferire la propria sede di lavoro a causa di incompatibilità ambientali.

Ciò può accadere sia per una richiesta del soggetto stesso o anche per una decisione adattata dalla Pubblica Amministrazione, a seguito di un’accurata fase istruttoria.

Che carattere ha il trasferimento per incompatibilità ambientale?

In relazione al carattere e alla natura del trasferimento della forza dell’ordine o del militare per incompatibilità ambientale si è pronunciata la più autorevole giurisprudenza che ne ha chiarito la portata l’estensione.

Sul punto, infatti, “Il trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio né disciplinare ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione, in uno con la presenza del dipendente in una determinata sede, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede. Il presupposto che giustifica il trasferimento per incompatibilità ambientale si identifica, quindi, con l’insorgenza di situazioni di turbativa atte a minare o, comunque, a svilire il corretto e sereno funzionamento di un ufficio”.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sezione II, con la Sentenza n. 6480 del 3 luglio 2023.

Forze dell’ordine: il trasferimento per incompatibilità ambientale

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