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Cessione aziendale e interpretazione delle clausole contrattuali
Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni è legittimo solo se non sussistono mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore e se il datore di lavoro ha verificato l’impossibilità di adottare “accomodamenti ragionevoli”. In altri termini, prima di procedere al licenziamento, l’azienda deve accertare se esistano posizioni lavorative alternative non precluse, e deve considerare la possibilità di modificare l’organizzazione lavorativa in maniera proporzionata per consentire al lavoratore di continuare: in assenza di tali mansioni compatibili o accomodamenti ragionevoli, il recesso è legittimo.
A stabilirlo é stata la Corte di Cassazione civile, Sez. lavoro, con l’Ordinanza dell’11/09/2025, n. 24997



