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L’amministratore di sostegno non può essere utilizzato per dirimere i conflitti afferenti alla gestione dei beni ereditari

L’amministratore di sostegno non può essere utilizzato per dirimere i conflitti afferenti alla gestione dei beni ereditari

L’ambito dei poteri da conferire all’amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s’ipotizza
bisognevole di tutela.
La pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendio ereditario ben può essere ovviata con altre misure quali la nomina di un amministratore giudiziario.
A stabilirlo é stata la Corte di Cassazione civile, sezione I, con l’ordinanza del 22.09.2025, numero 25890.