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Assemblea in videoconferenza anche se lo statuto non lo prevede

Assemblea in videoconferenza anche se lo statuto non lo prevede

Anche se non è previsto dallo statuto sociale, l’assemblea si può svolgere con i partecipanti collegati in audio-conferenza o video-conferenza; quando l’articolo 2370, comma 4, del Codice civile afferma che «lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione», ciò non significa che il collegamento dei partecipanti si può effettuare solo quando lo statuto lo consente, ma va interpretato nel senso che lo statuto può regolamentare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio-video conferenza.

A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile del Triveneto con la massima n. H.B.29.