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Intrasmissibilità agli eredi del diritto di prelazione ex art. 732 c.c.
Il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., in quanto personale ed intrasmissibile, riguarda – dal lato attivo e passivo – unicamente coloro che rivestono la qualità di coeredi al momento dell’apertura della successione, non operando, quindi, in relazione ad alienazioni che coinvolgano i successivi titolari delle quote ereditarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’operatività della prelazione con riguardo alla vendita di una quota ereditaria da parte dei figli dell’originaria coerede – medio tempore deceduta -, benché in favore del fratello di quest’ultima, a sua volta appartenente alla cerchia dei primi coeredi).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sez. III, con l’ordinanza del 23 dicembre 2025, n. 33716.



