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Affrancazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica consentita anche dopo l’alienazione
La procedura di affrancazione finalizzata all’eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l’art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l n. 136 del 2018, ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita anche a chi ha proceduto successivamente alla vendita di tali immobili, in ragione dell’esigenza, evidenziata dalla decisione della Corte costituzionale n. 210 del 2021, di tutelare l’interesse dell’alienante ad assolvere, sia pure ex post, l’impegno contrattualmente assunto di trasferire il bene libero da pesi, la quale non è recessiva rispetto a un eventuale interesse dell’acquirente alla conservazione del vincolo di prezzo.
A stabilirlo é stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza del 6 novembre 2025, n. 29368.



