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Appalto d’opera: transazione tra le parti
In materia di appalto d’opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l’originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell’opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile con la Sentenza n. 14772 del 27 maggio 2024.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata la quale, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell’obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie.



