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Assemblea totalitaria in luogo diverso rispetto a quello previsto dalla legge o dallo statuto
In presenza delle condizioni previste dall’art. 2366, comma 4, c.c. (per le s.p.a.) e dall’art. 2479-bis, comma 5, c.c. (per le s.r.l.), si deve ritenere che l’assemblea cosiddetta “totalitaria” sia validamente costituita anche qualora si svolga in luogo diverso da quello previsto, in via generale, dalla legge (ai sensi degli artt. 2363 e 2479-bis c.c.) o dallo statuto.
A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 141 del 28 ottobre 2014.



