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Condono edilizio e limiti agli interventi successivi

Condono edilizio e limiti agli interventi successivi

“Il condono edilizio non rende l’opera condonata legittima, ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento […]; conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima. Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono edilizio, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo”.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza numero 482/2025