Richiedi ora la migliore consulenza
Costituzione del vincolo pertinenziale: requisiti oggettivi e soggettivi
Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l’elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l’elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della “res” al servizio o all’ornamento del bene principale, postulando peraltro tale vincolo anche l’esclusività della funzione accessoria di uno dei beni rispetto all’altro.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 18 luglio 2025, n. 20186, sez. II civile.



