Richiedi ora la migliore consulenza
Decreto Sblocca Italia – Permesso di costruire convenzionato
Il decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014), ha introdotto il “Permesso di costruire convenzionato”: un istituto nuovo di attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale. Esso si propone come una modalità alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l’interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Lo strumento in esame, dunque, è pertinente e funzionale alle opere di urbanizzazione da eseguire, laddove mancanti, carenti o insufficienti. Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all’art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti. Quando la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, resta invariato quanto dispone il Codice dei contratti sulle opere di urbanizzazione a scomputo (articolo 32, comma 1, lettera g, del Codice). Ai fini dell’applicazione dello strumento del permesso di costruire convenzionato non è necessario un suo espresso richiamo nelle norme di piano, pena la vanificazione dell’istituto.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione VIII, con la Sentenza del n. 537 del 20 gennaio 2025.



