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Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma, numero 2.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, con la Sentenza del 22 marzo 2025, n. 7634.