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Il gioco e la scommessa
Il gioco e la scommessa sono contratti con i quali le prestazioni patrimoniali dei giocatori sono poste in relazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto[1].
Essi si caratterizzano per il fatto che vi è uno scopo di lucro per entrambe le parti coinvolte.
Trattasi di un contratto aleatorio ossia un contratto in cui non è noto né certo il rapporto tra l’entità del vantaggio e quella del rischio. Ciò in quanto l’esistenza delle prestazioni o la loro entità dipende da un evento del tutto indipendente dalla volontà delle parti[2].
Se il gioco o la scommessa sono proibiti, il negozio è illecito, e non sorge alcun diritto in capo al vincitore il quale è tenuto alla restituzione di ciò che il debitore ha eventualmente pagato;
Ai sensi dell’art. 1933 c.c. se il gioco è lecito non è prevista a tutela del creditore alcuna azione ma il debitore non può ripetere quanto ha pagato spontaneamente, salvo il caso di sua incapacità o di frode.
Al contrario, l’azione è ammessa se si tratta di giochi o scommesse relative a competizioni sportive (art. 1934 c.c.) o di lotterie autorizzate (art. 1935 C.C.).
[1] Cfr. A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.
[2] https://www.brocardi.it/dizionario/1815.html



