Richiedi ora la migliore consulenza
Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato
Il giudizio di ottemperanza è un particolare strumento disciplinato dagli artt. 112 e ss. del D.lgs n. 104/2010 al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla quale grava un obbligo di conformarsi.
Infatti, all’esito di un giudizio amministrativo o civile, l’amministrazione soccombente potrebbe restare inerte rispetto a quanto previsto dalla sentenza passata in giudicato.
Ci si è chiesti: è possibile proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato?
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa prendendo in considerazione l’ampia formulazione fornita dall’art. 112 comma 1 c.p.a. secondo cui , ha riconosciuto che, anche in ragioni di intuibili esigenze di concentrazione, il ricorso per ottemperanza può essere proposto anche al fine di reagire alle condotte inadempienti tenute da soggetti privati[1].
Si supera, cosi, la tesi maggioritaria secondo cui, essendo l’oggetto specifico del giudizio di ottemperanza la verifica se l’Amministrazione abbia o meno adempiuto all’obbligo nascente dal giudicato l’azione sarebbe proponibile solo quando il soggetto obbligato sia una P.A, cui sia imputabile il debito nei riguardi del privato, il cui inadempimento comporta l’onere di imporre in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di un commissario ad acta, i comportamenti necessari per assicurare il concreto soddisfacimento del ricorrente[2].
Pertanto, alla luce di tali principi giurisprudenziali, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 104 del 2010, parrebbe ammissibile il giudizio di ottemperanza presentato contro privati cittadini.
[1] Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V., sentenza n. 1570, 20 marzo 2012; T.A.R. Catania, sentenza n. 1312, 24 maggio 2012.
[2] F. Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo, Dike Giuridica, 2022.



