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Interdizione: misura residuale rispetto all’amministrazione di sostegno

Interdizione: misura residuale rispetto all’amministrazione di sostegno

L’interdizione richiede abituale infermità di mente che renda del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi e che tale misura sia necessaria, avendo carattere residuale rispetto all’amministrazione di sostegno. Il giudice deve scegliere lo strumento meno invasivo idoneo ad assicurare una tutela efficace; solo quando l’amministrazione di sostegno non basta, si può ricorrere alle misure personali più incisive (inabilitazione o interdizione).

A stabilirlo è stato il Tribunale di Nola, sezione II, con la sentenza n. 2965 del 5 novembre 2025.