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La condanna generica del giudizio di ottemperanza

La condanna generica del giudizio di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza è un particolare strumento disciplinato dagli artt. 112 e ss. del D.lgs n. 104/2010 al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla quale grava un obbligo di conformarsi.

Infatti, all’esito di un giudizio amministrativo o civile, l’amministrazione soccombente potrebbe restare inerte rispetto a quanto previsto dalla sentenza passata in giudicato.

Pertanto, la realizzazione della pretesa del ricorrente trova soddisfazione grazie al giudizio di ottemperanza.

Trattasi di un giudizio in cui all’organo giudicante è attribuita una giurisdizione estesa al merito.

Il giudizio di ottemperanza è, dunque, rivolto a garantire il principio di legalità dell’azione amministrativa e l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.

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In sede di ottemperanza, può essere proposta anche una domanda volta ad ottenere l’esecuzione  di un provvedimento in cui vi sia l’obbligo di pagamento di una somma di denaro.

Ma quali sono i requisiti affinché tale domanda sia ammibbisile?

A fugare il campo da dubbi è intervenuto il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1620 del 6 febbraio 2023.

Sul punto, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che “la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo”.

Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario”.