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La non punibilità per particolare tenuità del fatto rilevabile d’ufficio in Cassazione

La non punibilità per particolare tenuità del fatto rilevabile d’ufficio in Cassazione

La non punibilità del fatto per lieve entità è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, con la conseguenza che ove il giudice rinvenga la sussistenza di tale motivo di esclusione della punibilità dichiara d’ufficio la non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche qualora il Giudizio si trovi in Cassazione. Orbene, in tema di reati relativi al porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, ove il giudice di prime cure ovvero il giudice d’appello abbiano rilevato la lieve entità del danno, comminando la sola pena dell’ammenda quantificata al di sotto del minimo edittale, a seguito delle risultanze processuali, il Giudice di Cassazione ritenuta sussistente la causa di non punibilità per tenuità, può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.   

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione Sezione I Penale, con la sentenza del 30 giugno 2022, n. 24952.