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La responsabilità dell’Amministratore di sostegno per la permuta di un immobile

La responsabilità dell’Amministratore di sostegno per la permuta di un immobile

La particolare “conformazione normativa” dei rapporti intercorrenti tra amministratore di sostegno, soggetto amministrato e giudice tutelare, se non consente in sé di escludere in astratto la configurabilità di forme di responsabilità risarcitoria dell’amministratore di sostegno (perché non possono escludersi condotte incidenti in concreto, e in senso lesivo degli interessi del soggetto amministrato, sulle decisioni adottate dall’autorità giudiziaria), impone tuttavia di valutare in concreto se sussistano elementi indicativi del fatto che l’esercizio del potere di controllo (e la conseguente tutela del soggetto amministrato) esercitato dal giudice con il provvedimento autorizzatorio reso all’amministratore di sostegno sia stato in qualche modo dolosamente o colpevolmente “sviato” da inidonea condotta informativa posta in essere dall’amministratore di sostegno: circostanza che, nel caso in esame, non è stata dimostrata né allegata da parte attrice che chiedeva venisse accertata la civile responsabilità del suo avvocato quale amministratore di sostegno per avere accettato passivamente la stima dell’immobile acquisito in permuta.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Genova– Civile, attraverso la Sentenza numero 3 del 2 gennaio 2025.