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Cosa si intende per ripetizione dell’indebito?
La ripetizione dell’indebito è quell ‘azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto
Si ha pagamento dell’indebito quando un soggetto (solvens) paga un debito senza che tale pagamento
sia dovuto: in tal caso il solvens ha diritto di ripetere ciò che ha pagato da chi ha ricevuto la prestazione
(accipiens).
Il pagamento non dovuto è fonte di obbligazioni rientrando tra gli altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1173 del codice civile.
Sul punto va osservato che l’art. 2033 c.c. dispone espressamente che “Chi ha eseguito un pagamento non
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Trattasi dell’ipotesi di indebito oggettivo (o ex re) che si ha quando il rapporto che col pagamento si intende
soddisfare, non esiste o non è valido.
Dall’indebito oggettivo si distingue quello soggettivo (o ex persona) che si ha quando un soggetto adempie un debito altrui credendo erroneamente di essere il debitore obbligato.
Tale istituto è regolato dall’art. 2036 c.c. ai sensi del quale “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore “.



