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La rivalutazione della percentuale di invalidità come vittima del dovere
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite in numerose decisioni[1], ha affermato che i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009.
Pertanto, in virtù della richiamate disposizioni, il soggetto già riconosciuto come vittima del dovere può richiedere un riesame della propria posizione al fine di rivalutare la percentuale di invalidità complessiva riconosciutagli.
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