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Le obbligazioni naturali
Vi sono delle obbligazioni cui l’ordinamento riconosce solo alcuni degli aspetti tipici della disciplina del rapporto obbligatorio, dette anche obbligazioni imperfette.
Tra di esse vi rientrano le c.d. obbligazioni naturali. Trattasi di una particolare tipologia di obbligazione derivante da specifici doveri morali o sociali.
A tal proposito, l’art. 2034 c.c. sancisce, al primo comma, che non è ammessa la ripetizione di quanto sia stato pagato spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali (soluti retentio).
Dunque, elementi delle obbligazioni naturali sono: l’esistenza di un dovere morale e sociale e un adempimento di contenuto patrimoniale.
Requisiti dell’adempimento sono: la capacità e la spontaneità di chi adempie.
Le obbligazioni naturali non sono munite di azione per costringere il debitore al pagamento: se però un pagamento è stato fatto non si può ottenere la restituzione di ciò che si è spontaneamente prestato, salvo che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace[1].
Nel nostro ordinamento vi sono dei casi espressamente previsti di obbligazioni naturali tra cui:
– l’esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria (art. 627);
– il pagamento del debito prescritto (art. 2940);
– il pagamento di un debito di gioco o di una scommessa (art. 1933).
I caratteri delle obbligazioni naturali possono essere, dunque, così sintetizzati:
– l’incoercibilità, nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l’obbligo;
– l’irripetibilità, vale a dire l’impossibilità di farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato[2].
[1] M. Di Pirro, Compendio di istituzioni di diritto privato, Edizioni giuridiche Simeone, 2020
[2] M. Di Pirro, op. cit.



