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Licenza di porto d’armi: diniego al rinnovo
L’Autorità di Polizia può ragionevolmente disporre il divieto di detenere armi, ovvero la revoca di una licenza o il diniego del suo rinnovo, quando il suo titolare sia un congiunto di un appartenente alla criminalità organizzata, saltuario convivente con lui ovvero con consueti rapporti con lo stesso, atteso che il legame familiare e la frequentazione abituale comportano reciproci condizionamenti o tolleranze; né occorre al riguardo uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, poiché ciò che conta – in tali circostanze – è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l’utilizzo indebito dell’arma.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione I, con la Sentenza del 17 novembre 2025, n. 1892.



