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Natura personale e non trasferibilità automatica del contributo sisma

Natura personale e non trasferibilità automatica del contributo sisma

Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici non costituisce una posizione patrimoniale autonoma né ambulatoria, ma un beneficio pubblicistico strettamente correlato al progetto edilizio approvato e alla relativa autorizzazione a costruire; ne consegue che il trasferimento dell’immobile non comporta, di per sé, il trasferimento automatico del contributo, la cui attuazione richiede, piuttosto, una nuova e specifica valutazione tecnico amministrativa in relazione all’intervento edilizio effettivamente proposto.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza del 6 settembre 2026, n. 25029.