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Pensione privilegiata del Militare non di leva. Assoggettabilità ad IRPEF.
In tema di agevolazioni tributarie, la pensione attribuita agli appartenenti al Corpo (successivamente disciolto) delle guardie di pubblica sicurezza per fatti invalidanti, verificatisi nel corso ed a causa del periodo di servizio, equiparato dall’art. 16 del d.P.R. 237 del 1964 a quello obbligatorio di leva, ancorché prestato mediante arruolamento volontario, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.P.R. 601 del 1973, avendo natura risarcitoria.
A stabilirlo è stata Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile, con l’Ordinanza numero 169 del 3 gennaio 2024.


