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Repressione degli abusi edilizi: il dovere dell’Amministrazione di dare concreta attuazione all’ordine di demolizione
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’inerzia dell’Amministrazione, successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione, consistente nella mancata adozione degli atti consequenziali previsti dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e nella mancata esecuzione delle correlate attività materiali, integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. Invero, il dovere di concludere il procedimento non si esaurisce nell’emanazione dell’atto repressivo, ma comprende anche l’obbligo di darvi concreta attuazione mediante i necessari provvedimenti esecutivi e le attività materiali strettamente connesse, senza che atti meramente interlocutori possano ritenersi idonei a interrompere lo stato di inerzia.
A stabilirlo è stato il T.A.R. Napoli, Sezione VII, con la sentenza numero 2870 del 7 aprile 2025.



