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Revocazione della donazione per sopravvenienza dell’adottato maggiorenne
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli non è consentita in caso di sopravvenuta adozione del maggiore d’età, perché gli effetti di quest’ultima, pure nel quadro della progressiva valorizzazione della funzione anche solidaristica dell’istituto, continuano a rimanere ben diversi rispetto a quelli dell’adozione piena e dell’adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza del 18 settembre 2026, n. 25538.



