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Rinuncia all’eredità: esclusa la revoca tacita, ma ammessa la successiva accettazione

Rinuncia all’eredità: esclusa la revoca tacita, ma ammessa la successiva accettazione

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia all’eredità esclude l’ammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia stessa.
Il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può comunque successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che si verifica nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 marzo 2026, n. 6803, sez. V civile.