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Sottoscala condominiale: è comune salvo titolo contrario
Il vano sottoscala rientra, in assenza di titolo contrario, tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., quando sia collegato al vano scale o risulti destinato, per natura o funzione, all’uso comune. La presunzione di condominialità può essere superata solo da un titolo contrario inequivoco, riferibile alla formazione del condominio, non essendo sufficiente il mero acquisto dell’unità immobiliare posta al piano terra.
A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. II, con l’ordinanza del 25 marzo 2026, n. 7222.



