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Testamento pubblico e amministrazione di sostegno
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026, ha stabilito che è nullo il testamento pubblico redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, anche se autorizzato dal giudice tutelare. Il caso riguardava un notaio che aveva rogato un testamento in presenza dell’amministratrice di sostegno della testatrice, basandosi su un’autorizzazione del giudice tutelare.
Il principio fondamentale affermato dalla Corte è che il testamento è un atto personalissimo (art. 603 c.c.), che non ammette rappresentanza né assistenza di terzi: il testatore deve manifestare la propria volontà in piena autonomia, alla sola presenza del notaio e di due testimoni.
La logica conseguente è netta: il beneficiario di amministrazione di sostegno o è capace di testare, e allora deve farlo da solo senza alcun assistente, oppure non lo è, e allora il testamento non si può fare affatto. Non esiste una via di mezzo (“tertium non datur”), e il giudice tutelare non ha il potere di autorizzare forme intermedie.
Nel caso specifico, l’autorizzazione del giudice tutelare era peraltro generica e priva di motivazione (si limitava a scrivere “Visto si autorizza”), ma la Corte chiarisce che anche un’autorizzazione ben motivata non avrebbe cambiato l’esito, perché il giudice tutelare non ha comunque il potere di consentire la presenza dell’amministratore a un atto di questo tipo.
Il notaio era stato già sanzionato disciplinarmente per violazione dell’art. 28 della legge notarile (divieto di rogare atti nulli), con sanzione pecuniaria (attenuate le conseguenze grazie alle circostanze attenuanti). La Cassazione ha confermato che il notaio avrebbe dovuto rifiutarsi di rogare l’atto o, al limite, chiedere al giudice tutelare di chiarire o revocare il decreto, piuttosto che adeguarsi ad un’autorizzazione illegittima.



