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Usufrutto successivo: proprio ed improprio
L’usufrutto è definito come il diritto di usare un bene altrui e trarne i frutti, solitamente per tutta la vita dell’usufruttuario. Alla sua morte, il diritto si estingue.
Tuttavia, a volte si vorrebbe che, alla morte del primo usufruttuario, il diritto passi a un’altra persona. Questo è l’usufrutto successivo, vietato in linea generale dal Codice Civile (art. 698), specie se previsto in testamenti o donazioni.
Alcuni distinguono però l’usufrutto successivo improprio, che si riferisce a soggetti già concepiti o nati al momento della successione. Secondo questa tesi, sarebbe ammesso perché non crea catene indefinite di diritti.
La dottrina prevalente e la legge tendono a considerarlo comunque invalido, a meno che non venga strutturato correttamente: ad esempio, con atti distinti tra trasferimento della proprietà e riserva dell’usufrutto.
Una sentenza della Cassazione (n. 7710/2016) ha aperto a interpretazioni più flessibili, riconoscendo la validità di un usufrutto riservato a un terzo, purché l’operazione sia articolata e non violi formalmente la legge.
In sintesi, l’usufrutto successivo improprio è una soluzione giuridicamente delicata, possibile solo se ben pianificata e con l’assistenza di un professionista esperto.



