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Vittime del dovere: il militare di leva

Vittime del dovere: il militare di leva

Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.

In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Chi può beneficiarne?                                   

Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.

In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno a:

  • Polizia di Stato
  • Esercito
  • Marina militare
  • Aeronautica militare
  • Arma dei carabinieri.
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Polizia Penitenziaria
  • Guardia di finanza
  • Vigili del fuoco
  • Polizia Municipale
  • Magistratura

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Può considerarsi vittima del dovere il militare di leva?

Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 6497 del 3 marzo 2023.

I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “Nella categoria delle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 rientrano anche i militari di leva, poiché alla nozione di missione devono ricondursi tutti i compiti svolti dal personale militare per funzioni operative, addestrative, logistiche sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari e il presupposto dei benefici si rinviene nell’esposizione ad un rischio specifico derivante dallo svolgimento degli ordinari compiti d’istituto, tra i quali può annoverarsi la sottoposizione ad obblighi vaccinali qualora le concrete modalità della loro somministrazione non risultino conformi ai protocolli riconosciuti e possano trasformare o aggravare il rischio normalmente connesso a tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva accertato la sussistenza di una ipotesi di aggravamento del rischio, senza tener conto che il militare di leva era stato sottoposto ad un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie, in breve arco temporale e in un contesto in cui era risultata, in sede penale, la falsa redazione di certificazioni da parte del medico militare)”.

Pertanto, alla luce della suddetta pronuncia i militari di leva, per le attività e i compiti che svolti, possono essere riconosciuti come vittime del dovere.