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Vittime del dovere: riconosciuti i 10 anni di contribuzione figurativa ex art. 3 L. 206/2004

Vittime del dovere: riconosciuti i 10 anni di contribuzione figurativa ex art. 3 L. 206/2004

Con la sentenza n. 2003/2025, depositata il 19 maggio 2025, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto delle vittime del dovere all’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsto dall’art. 3 della Legge n. 206/2004.

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul principio di progressiva equiparazione tra vittime del dovere e vittime della criminalità e del terrorismo previsto dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005. Secondo il giudice barese, la norma, facendo riferimento in maniera generale ai “benefici” già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, non consente di limitare l’estensione ad alcune sole provvidenze, ma deve essere interpretata nel senso di ricomprendere tutti i benefici riconosciuti alla categoria originariamente tutelata.

In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto applicabile anche il beneficio previsto dall’art. 3 della Legge n. 206/2004, che consente l’accredito figurativo di dieci anni di contribuzione, con conseguente incremento, per pari durata, dell’anzianità pensionistica, della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

La pronuncia ribadisce inoltre che si tratta di un diritto soggettivo del beneficiario, non subordinato a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

La decisione del Tribunale di Bari assume quindi particolare rilievo perché afferma, in termini chiari, che l’equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo deve estendersi anche al beneficio previdenziale dei dieci anni di contribuzione figurativa, con effetti sull’anzianità pensionistica, sulla misura della pensione e sul trattamento di fine rapporto.