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1- Definizione
La cambiale è un titolo di credito all’ordine attraverso cui il sottoscrittore assume l’obbligo di effettuare un pagamento di una determinata somma di denaro al legittimato possessore del titolo, nella data di scadenza dello stesso.
2- Caratteristiche
Trattasi di un titolo di credito tipico in quanto disciplinato dal R.D. n. 1669 del 1993, la c.d. Legge cambiaria.
3- Tipologie di cambiale
Il nostro ordinamento prevede due tipologie di cambiali:
– La cambiale tratta: trattasi di un titolo di credito in cui un soggetto (traente) ordina incondizionatamente a un altro soggetto (trattario) di pagare una somma di denaro a una certa scadenza a favore di un altro soggetto detto beneficiario.
Il trattario diventa obbligato cambiario soltanto se ed in quanto vi sia stata la sua accettazione.
– Il vaglio cambiario (pagherò cambiario): esso contiene una promessa di pagamento effettuata dal debitore (emittente) di adempiere il debito circolare.
4- Rapporti che discendono dalla cambiale
La cambiale si fonda su due tipologie di rapporti:
a) il rapporto di provvista intercorrente tra traente e trattario in forza del quale il primo, creditore del secondo, impartisce allo stesso un ordine di pagamento a favore di un terzo.
b) il rapporto di valuta che è, invece, il rapporto che intercorre tra traente e prenditore della cambiale.
In virtù di questo rapporto, il traente, debitore del prenditore, estingue il suo debito utilizzando il credito che vanta nei confronti del trattario.
5- Obbligazioni cambiarie
Dalla cambiale discendono, altresì, una pluralità di obbligazioni.
Tali obbligazioni sono indipendenti l’una dall’altra ed esiste un vincolo di solidarietà tra le obbligazioni cambiarie.
Nell’ambito dei rapporti esterni, sebbene il portatore del titolo possa agire indifferentemente nei confronti di ciascun obbligato (solidale) cambiario, occorre distinguere tra obbligati diretti e di regresso.
Sono obbligati diretti il trattario accettante e l’emittente, nonché i loro avallanti. Tutti gli altri, e quindi il trattario, i giranti ed i loro avallanti, nonché “accettante per intervento, sono obbligati di regresso.
Mentre l’azione nei confronti dei primi, la c.d. azione diretta, non è subordinata all’esperimento di particolari formalità, l’azione nei confronti dei secondi, la c.d. azione di regresso, è viceversa subordinata al verificarsi di talune condizioni(mancata accettazione o pagamento) ed all’esperimento di talune formalità;
Nell’ambito dei rapporti interni gli obbligati cambiari si dispongono per gradi e tali gradi non sono connessi cronologicamente al momento in cui è sorta l’obbligazione, ma sono invece collegati alla natura dell’obbligazione cartolare stessa.
Obbligati di primo grado sono l’emittente, per il vaglia cambiario, ed il trattario accettante, per la cambiale tratta. Obbligato di secondo grado, nella tratta, è il traente; è obbligato di terzo grado il primo girante e così a seguire per i successivi giranti.
Nel vaglia cambiario, obbligato di secondo grado è il primo girante e seguono poi gli altri, nell’ordine indicato.
Gli avallanti, invece, assumono un grado immediatamente successivo a quello dell’obbligazione cambiaria garantita. Tanto premesso, va chiarito che soltanto l’adempimento effettuato dall’obbligato di primo grado estingue tutte le obbligazioni cambiarie.
Viceversa, l’adempimento effettuato da un obbligato di grado differente dal primo libera soltanto gli obbligati cambiari di grado posteriore rispetto a quello del solvens, legittimando invece lo stesso ad agire con un’azione di regresso nei confronti degli obbligati di grado anteriore[1].
6- Requisiti essenziali e requisiti naturali della cambiale
Gli elementi essenziali della cambiale sono: denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario); ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo; indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, cioè il trattario (trattario può essere lo stesso traente);nome del primo beneficiario data della emissione della cambiale; sottoscrizione del traente o emittente.
Gli elementi naturali (la cui mancanza può essere colmata da leggi con specifiche regole suppletive) sono: indicazione della scadenza, indicazione del luogo di pagamento, indicazione del luogo di emissione.
7- La circolazione della cambiale: la girata
La cambiale è un titolo all’ordine e, pertanto, circola mediante la girata.
La girata attribuisce la legittimazione all’esercizio dei diritti cartolari.
Inoltre crea in capo al girante un’obbligazione cambiaria di garanzia.
8- Il pagamento della cambiale
Soggetto legittimato a chiedere l’adempimento è il legittimo possessore del titolo.
Il soggetto al quale va rivolta la richiesta di pagamento è l’obbligato principale (emittente, trattario e i loro avallanti) nel luogo e all’indirizzo indicati sulla cambiale.
Oggetto del pagamento è l’intera somma risultante dal titolo.
9- Il mancato pagamento della cambiale
In caso di mancato pagamento il portatore del titolo può avviare un’azione diretta nei confronti degli obbligati principali, non soggetta ad alcuna formalità o un’azione verso gli obbligati di regresso soggetta ad verificarsi di alcune condizioni:
a) mancato pagamento alla scadenza;
b) protesto;
c) esperimento delle formalità di cui all’art. 52 della Legge cambiaria;
d) rispetto del termine di prescrizione di un anno dalla levata del protesto;
10- Il processo cambiario
Sia in caso di azione diretta che indiretta l’ordinamento riconosce particolari tipi di tutele al portatore della cambiale il quale può:
– iniziare un processo esecutivo sul patrimonio del debitore. La è, infatti, già titolo esecutivo;
– avviare un giudizio ordinario di cognizione;
– effettuare un ricorso per decreto ingiuntivo.
11- Le azioni extracambiarie
L’emissione e la circolazione della cambiale trovano fondamento in un rapporto di debito fra chi dà e riceve il titolo. Per realizzare il proprio credito, il possessore della cambiale può esercitare anche l’azione causale nei confronti del debitore che è stato parte del relativo rapporto. Per poterla esercitare è necessario che siano accertati col protesto la mancata accettazione o pagamento della cambiale.
Può verificarsi che il portatore abbia perduto, per decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie. In tal caso può agire contro il traente, l’accettante o il girante esercitando l’azione di arricchimento cambiario (inquadrabile nell’azione di ingiustificato arricchimento)[2].
12- L’avallo
L’avallo costituisce una garanzia cambiaria tipica.
L’art. 35 della legge cambiaria stabilisce che “il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale”.
13- La cambiale in bianco
L’art. 14 della l. cambiaria disciplina la c.d. cambiale in bianco quando al momento dell’emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento.
[1] Battiloro V., Battiloro A., Compendio di diritto commerciale, Nel diritto editore.
[2] https://www.tesionline.it/appunti/giurisprudenza/diritto-commerciale/le-azioni-extracambiarie/499/335



