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Prova del passaggio in giudicato nel giudizio di ottemperanza

Cos’è il giudizio di ottemperanza? Come si da prova del passaggio in giudicato nel giudizio di ottemperanza?

Il giudizio di ottemperanza è un particolare strumento disciplinato dagli artt. 112 e ss. del D.lgs n. 104/2010 al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla quale grava un obbligo di conformarsi.

Infatti, all’esito di un giudizio amministrativo o civile, l’amministrazione soccombente potrebbe restare inerte rispetto a quanto previsto dalla sentenza passata in giudicato.

Pertanto, la realizzazione della pretesa del ricorrente trova soddisfazione grazie al giudizio di ottemperanza.

I requisiti previsti dalla legge per la proposizione del giudizio:

1) una pronuncia passata in giudicato (anche esecutiva, un lodo arbitrale inoppugnabile);

2) la necessità di un’attività materiale o giuridica della P.A. in attuazione della pronuncia giurisdizionale. È necessario un provvedimento da parte della P.A. non essendo applicabile ale rimedio per le sentenze autosecutive;

3) successiva inottemperanza da parte dell’amministrazione. Tale presupposto non ricorre solo nel caso in cui la P.A. non adotti il provvedimento ma anche nel caso in cui ponga in essere un provvedimento violativo o elusivo del giudicato nonché un provvedimento di attuazione incompleta o parziale dell’obbligo di esecuzione del giudicato.

Affinché possa essere legittimamente essere adito il Giudice Amministrativo è necessaria la prova del passaggio in giudicato della sentenza.

Come si da prova del passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell’ottemperanza?

Sul punto, è intervenuta a più riprese la giurisprudenza amministrativa la quale ha stabilito che “gli artt. 112 e ss. c.p.a. non fissano criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità di accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto del ricorso per ottemperanza, per cui la prova del giudicato può essere raggiunta anche con altri mezzi istruttori” (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V, 09/04/2013 n.1921; TAR Lazio – Roma, Sez. I bis, 27 maggio 2020, n. 5587TAR Lazio – Roma, Sez. III, 26 gennaio 2015, n. 1394).

Pertanto, l’attestazione del passaggio in giudicato può essere raggiunta in modi diversi, anche per tabulas, non essendo stati fissati dal legislatore dei criteri rigorosi.