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Quando è ammissibile l’intervento ad opponendum dei vicini di casa?

Quando è ammissibile l’intervento ad opponendum dei vicini di casa?
È ammissibile l’intervento ad opponendum dei vicini, in quanto esso è volto al mantenimento degli effetti di un atto, che avvantaggi la sfera giuridica del medesimo interventore, per cui non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga comunque a differenziarlo dalla generalità dei consociati (cfr. T.A.R. Campania Salerno sez. I, sentenza del 20/01/2026, n. 130).
è ammissibile l’intervento ad opponendum dei vicini, in quanto esso è volto al mantenimento degli effetti di un atto, che avvantaggi la sfera giuridica del medesimo interventore, per cui non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga comunque a differenziarlo dalla generalità dei consociati (ex plurimis, T.A.R. Campania Salerno sez. I, 20/01/2026, n. 130).
Di conseguenza, basta che l’interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento del provvedimento impugnato, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso. Ne segue, specularmente, che deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione l’intervento proposto da chi non abbia invece evidenziato, in alcun modo, un vantaggio, anche indiretto, che trarrebbe dall’eventuale reiezione del ricorso (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 13/02/2025, n. 1202).