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Notifica in Cassazione senza relata
In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’Ordinanza numero 17014 del 20 giugno 2024.



