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Reato di violata consegna
In tema di reato di violata consegna, l’ordine di servizio assume valenza generale e vincolante per tutti i soggetti coinvolti, compreso colui che ha disposto la consegna ove ne sia anche il destinatario, e ciò fino a quando l’ordine non venga modificato o revocato, in qualsiasi forma, anche orale, purché manifestata in maniera inequivocabile.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione V penale, con la Sentenza del 15 luglio 2026, n. 26597.



