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Revoca del porto d’armi
Il provvedimento inibitorio non esige un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – Genova, Sezione 1, attraverso la Sentenza del 27 agosto 2026, n. 1044.



