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Amministrazione di sostegno e centralità della volontà del beneficiario
In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di manifestare la propria volontà e di vederla effettivamente considerata rappresenta uno spazio incomprimibile di libertà e di autodeterminazione, che assume rilevanza nel corso del procedimento anche quando, già emersa la fragilita, la capacita dell’interessato appaia fortemente limitata. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare che, in assenza di accertato conflitto di interesse e senza alcuna verifica della concreta capacità di discernimento sul punto della beneficiaria, aveva disatteso la espressa volontà di quest’ultima di vedere nominata, come proprio amministratore di sostegno, una prossima congiunta, in luogo di un professionista estraneo al nucleo familiare, non spiegando neppure perché le esigenze derivanti dalla complessità patrimoniale non potessero essere soddisfatte attraverso strumenti meno compressivi della volontà della persona interessata).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sezione I civile, con l’ordinanza, 23 settembre 2026, n. 25746.



