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Riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie e limiti soggettivi dell’azione di riduzione

Riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie e limiti soggettivi dell’azione di riduzione

La disposizione di cui all’art. 558 c.c., in base alla quale la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente e senza distinguere tra eredi e legatari, si giustifica in quanto le stesse contribuiscono tutte insieme a determinare la lesione della quota di riserva; ma la proporzione che tale norma intende preservare non è fra il complesso delle liberalità in ipotesi ricevute dai beneficiari delle disposizioni riducibili, ma è quella riferita alle sole disposizioni che debbono contribuire pro quota alla reintegrazione in favore del legittimario leso, tenuto conto che l’azione di riduzione può essere esercitata nei confronti anche di uno solo degli obbligati alla reintegrazione e, in caso di accoglimento, spiega effetti solo nei riguardi dello stesso.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 26170 del 3 ottobre 2026.