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Usucapione del fondo: insufficienza della mera coltivazione ai fini della prova del possesso uti dominus
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27567 del 22 ottobre 2026.



