Richiedi ora la migliore consulenza

Accettazione tacita dell’eredità tardiva

Accettazione tacita dell’eredità tardiva

Il decorso del temine decennale, per vero, non impedisce tout court l’accettazione dell’eredità ove la prescrizione non sia eccepita da alcun potenziale interessato. Si afferma, quindi, che l’eventuale accettazione tardiva è valida purché nessuno abbia eccepito la prescrizione del relativo diritto. Solo l’eccezione dell’avvenuta prescrizione è idonea a comportare la definitiva perdita del diritto di accettare l’eredità. Eccezione che potrà sollevarsi perfino quando l’accettazione sia già stata effettuata ancorché oltre il decennio. E, comunque, con pari effetti. Ma mai rilevabile d’ufficio dal giudice. Tanto vale sia per l’accettazione espressa quanto per quella tacita. Pertanto, non è già il decorso del decennio ad impedire l’accertamento di avvenuta accettazione tacita di eredità innanzi al compimento di un atto dispositivo astrattamente idoneo (come, ad esempio, la vendita di un bene dell’asse ereditario). Quanto, piuttosto, la corretta formulazione dell’eccezione di prescrizione, ancorché postuma. Sarà essa a fare risultare l’acquisto intervenuto quando ormai il diritto di accettare l’eredità s’era già consumato.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Treviso con la sentenza numero 837 del 6 maggio 2021.