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Diritto alla liquidazione del congedo ordinario non fruito in seguito alla reintegrazione
Il dipendente colpito ingiustamente da una misura cautelare custodiale che abbia comportato la doverosa applicazione da parte dell’amministrazione di appartenenza della sospensione cautelare dal servizio a norma del diritto interno (nella specie, l’art. 9, comma 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) si trova nella impossibilità giuridica e materiale di rendere la prestazione lavorativa per una causa parimenti imprevedibile e del tutto indipendente dalla sua volontà.
Egli ha quindi diritto, secondo quanto deriva dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 nell’interpretazione offerta dal giudice euro-unitario, a che, una volta riconosciuto innocente all’esito del processo penale e conseguentemente archiviato il procedimento disciplinare a suo carico, sia ricostruita la sua carriera professionale mediante il riconoscimento del periodo di sospensione cautelare dal servizio quale periodo “virtualmente” lavorato, non solo ai fini retributivi, ma anche ai fini della maturazione del diritto alle ferie.
A stabilirlo è stato il T.A.R. Sicilia, sezione V, con la sentenza n. 535 del 10 marzo 2025.



