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Appalti pubblici: nullità delle clausole escludenti ex art. 10 co. 2 d.lgs. 36/2023
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la sanzione della nullità, prevista dal comma 2, è comminata esclusivamente per le clausole della lex specialis che introducono cause di esclusione aggiuntive rispetto a quelle tassativamente elencate negli artt. 94 e 95 del medesimo codice, attinenti ai requisiti di ordine generale. Per contro, le clausole che stabiliscono requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale) in violazione dei principi di attinenza e proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 10, sono affette da mera illegittimità e, pertanto, sono annullabili, con la conseguenza che devono essere impugnate nel prescritto termine di decadenza, non potendo la loro invalidità essere fatta valere in ogni tempo attraverso l’azione di nullità.
A stabilirlo è stato il T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sentenza numero 1176 del 24.06.2025.



