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Vittime del dovere: imprescrittibilità dello status e riconoscimento per gli agenti di Polizia Municipale
La qualifica di vittima del dovere, integra uno status soggettivo ascrivibile alla nozione ampliata di status civitatis a tutela di diritti indisponibili con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento giudiziale, fermo restando che l’imprescrittibilità non investe le distinte componenti patrimoniali correlate, restando i ratei mensili delle provvidenze assistenziali continuative, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, assoggettati all’ordinaria prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data di presentazione dell’istanza amministrativa. Ai fini del predetto riconoscimento, i compiti devoluti agli agenti di polizia municipale rientrano a pieno titolo nella sfera funzionale dei servizi di ordine pubblico, soccorso e tutela della pubblica incolumità qualora l’operatore, nell’espletamento di un servizio di vigilanza scolastica e viabilità, intervenga a salvaguardia dell’incolumità altrui a fronte di un pericolo imminente e resti vittima di lesioni letali.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Varese, Sezione 2 Civile, con la Sentenza del 31 agosto 2026, n. 337.



