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Assegno in funzione perequativa-compensativa. Lo squilibrio economico deve accertarsi con riferimento al momento del divorzio.

Assegno in funzione perequativa-compensativa. Lo squilibrio economico deve accertarsi con riferimento al momento del divorzio.

Gli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione non rilevano ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, dovendosi effettuare l’accertamento con riferimento al momento del divorzio. Detti accordi fanno chiaro riferimento non alla compensazione del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare ma attengono alla suddivisione del patrimonio comune esistente in quel momento, senza alcun elemento che giustifichi una loro rilevanza ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile e delle sue funzioni.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con l’ordinanza del 8 settembre 2025 n. 24759.