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Azioni proprie nei quorum assembleari
Con sentenza del 3 settembre 2024, n. 23557, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I ha stabilito che nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea: tali azioni, pertanto, sono sempre conteggiate sia per il calcolo del quorum assembleare costitutivo, sia per il calcolo del quorum assembleare deliberativo.
Al contrario nelle S.p.A. “Aperte” (Quotate) ossia quelle che ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie si conteggiano ai fini del quorum costitutivo, ma si escludono dal calcolo del quorum deliberativo.


