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Il porto d’armi tra divieto e concessione: quando lo Stato decide di autorizzare

Il porto d’armi tra divieto e concessione: quando lo Stato decide di autorizzare
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione V, con la Sentenza del 2 marzo 2026, n. 1465.