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Cessione di cubatura e trasferimento dei diritti edificatori

Cessione di cubatura e trasferimento dei diritti edificatori

La “cessione di cubatura” rappresenta un istituto frutto dell’elaborazione giurisprudenziale che ha riconosciuto che diritti edificatori posseduti da un terreno, quali utilità separata, potessero essere alienati o ceduti autonomamente dall’alienazione o cessione del terreno. Il presupposto logico del c.d. “asservimento” del fondo, c.d. “di decollo”, che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo, c.d. “di atterraggio”, che la riceve, consiste nell’interesse della pubblica amministrazione affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell’area interessata ma, al tempo stesso, nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione di fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale fissati dal piano, oltre al rispetto delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti. La possibilità di trasferire la cubatura è tuttavia sottoposta a precise condizioni: l’omogeneità di destinazione d’uso; la contiguità territoriale dei fondi (4); la possibilità che gli strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito analogo. 

A stabilirlo è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, con la Sentenza del 24 aprile 2024, n. 319.